L’art. 272-bis TUA prevede che la normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti.
La violazione di dette misure integra il reato di cui all’art. 279, co. 2 (violazione dei valori limiti di emissione per l’esercizio dello stabilimento).
Se lo stabilimento è sottoposto a normativa AIA (autorizzazione unica ambientale), troveranno invece applicazione le sanzioni in materia di AIA (art. 29 quaterdecies).

Ciò a parte, se le emissioni odorigene hanno cagionato anche una molestia a terzi, potrebbe integrarsi anche il reato di cui all’art. 674 c.p. Se l’attività è esercitata senza autorizzazione (o in violazione della stessa), il reato in questione si configura se l’emissione odorigena è al di sopra della soglia di stretta tollerabilità; se viceversa l’attività è esercitata in conformità all’autorizzazione e senza superamento dei limiti consentiti, si deve far riferimento alla “normale tollerabilità” delle persone, che ricorre sempre che l’azienda abbia adottato gli accorgimenti tecnici ragionevolmente utilizzabili per abbattere l’impatto delle emissioni (Cass. pen. 20204/2021).

Benché i principi di diritto siano chiaramente esposti nella sentenza in commento, resta la difficoltà volta a definire quale è, in concreto, il confine tra stretta e normale tollerabilità.