Le autocarrozzerie, attività ad emissioni scarsamente rilevanti ex allegato IV, Parte V, Dlgs 152/2006 non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ma devono comunicare l’avvio dell’attività. E in caso di omessa comunicazione ex art. 272, comma 1, T.U.A., la sanzione penale è prevista dal T.U.A., art. 279, co. 3. Non rileva, infine, la circostanza che al momento del sopralluogo non fossero in corso operazioni di verniciatura, in quanto la predetta lett. K dell’All. 4^ alla Parte 5^ T.U.A. prevede l’obbligo della comunicazione anche per le autorimesse ed officine meccaniche di riparazione veicoli, a prescindere dunque dallo svolgersi nelle stesse di attività di verniciatura. Cass. pen. sentenza dell’11 maggio 2015.
Emissioni autocarrozzeria: violare l’obbligo di comunicazione alla Provincia è reato
da Avv. Salvatore Casarrubia | 04 Lug, 2015 | Ambiente, Emissioni in atmosfera | 0 commenti
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