All’imputato era ascritto di aver omesso di adottare le misure necessarie a mantenere i pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone. Nella specie, il lavoratore era incorso nell’infortunio nell’esercizio di un compito che non era il suo. È sufficiente ciò per interrompere il nesso causale tra la condotta omissiva del datore e l’evento lesivo? La risposta è negativa, perché la condotta del lavoratore, ciononostante, non è qualificabile come «condotta anomala», se il datore non si sia opposto al nuovo compito espletato dal lavoratore. Cass. pen. sentenza dell’8 aprile 2015