L’art. 208, co. 12, del D. Lgs. 152/2006 non indica la durata del rinnovo, ma ove anche dovesse ritenersi che nel prevedere il rinnovo il legislatore abbia implicitamente supposto che lo stesso abbia una durata pari a quella della prima autorizzazione, vale a dire dieci anni, non si rinviene alcuna valida ragione per la quale debba escludersi categoricamente la possibilità di proroga dell’autorizzazione per un periodo limitato, in luogo del rinnovo, qualora, nonostante la sussistenza di problemi nella gestione che potrebbero portare al diniego del rinnovo, vi sia l’impegno del soggetto gestore ad una imminente soluzione degli stessi, così come avvenuto nel caso di specie. TAR Toscana sentenza del 01.06.2015
È possibile la “proroga” dell’autorizzazione ambientale
da Avv. Salvatore Casarrubia | 06 Set, 2015 | Ambiente, Autorizzazioni amministrative | 0 commenti
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