L’introduzione di generalizzati divieti di installazione delle stazioni radio base per la telefonia cellulare su estese porzioni del territorio comunale, in quanto essenzialmente preordinata a garantire la tutela della pubblica salute da ipotizzabili fonti di inquinamento, non costituisce attribuzione che l’amministrazione comunale può autonomamente esercitare, e tale conclusione vale anche per l’introduzione di misure che, pur essendo astrattamente e tipicamente urbanistiche, quali le distanze, le altezze o le localizzazioni, non sono in realtà funzionali al governo del territorio, ma alla tutela dei rischi dell’elettromagnetismo. TAR Piemonte, sentenza del 4 aprile 2014