Il caso riguarda la corretta compilazione dei formulari di identificazione dei rifiuti, in particolare, con riferimento alla casella n. 11, riservata al «Destinatario», dove vanno riportati la data e l’ora di accettazione del carico in impianto. La Provincia di Ascoli Piceno riscontrava che alcuni formulari riportavano una data di accettazione in impianto distante di qualche giorno rispetto alla data di arrivo del rifiuto, ricavata da quella di inizio del trasporto (che si era esaurito nella stessa giornata). Per tale ragione, era stata elevata la sanzione amministrativa di cui all’art. 256, co. 4, del d.lgs. n. 152/2006.
I giudici di merito, con sentenza confermata dalla Corte di Cassazione, non condividono la posizione della Provincia.
Invero, va distinta la data di arrivo del carico in impianto (dato non richiesto dal formulario) dalla data di accettazione dello stesso (elemento, viceversa, richiesto). L’accettazione in impianto presuppone la verifica dei rifiuti (dalla corretta classificazione del rifiuto ad opera del produttore alla compatibilità dello stesso con la capacità autorizzata in termini di trattamento e stoccaggio). Ciò può avvenire nella stessa giornata, per cui la data di accettazione del carico in impianto coinciderà con quella di arrivo, oppure potrà richiedere qualche giorno per le più disparate ragioni. In tal caso, la data di accettazione potrà legittimamente essere anche “di qualche giorno” successivo a quello di arrivo del rifiuto in impianto (Cass. civ., Sez. II, ordinanza n. 22999 del 26.09.2018).