Premesso che ai fini dell’applicazione della misura cautelare interdittiva in ambito responsabilità 231 occorre almeno una delle condizioni previste (profitto di rilevante entità; reiterazione degli illeciti), la Corte ha affermato che la nozione di profitto di rilevante entità ha un contenuto più ampio di quello di profitto inteso come utile netto, in quanto in tale concetto rientrano anche vantaggi non immediati, comunque conseguiti attraverso la realizzazione dell’illecito. Nell’affermare tale principio, la Corte ha precisato che il giudizio circa la sussistenza di un profitto “di rilevante entità” non discende automaticamente dalla considerazione del valore del contratto o del fatturato ottenuto a seguito del reato, seppure tali importi ne siano, ove rilevanti, importante indizio. Cass. pen., sentenza del 15.09.2014
Come va inteso il profitto ai fini dell’applicabilità di una misura interdittiva ex 231
da Avv. Salvatore Casarrubia | 28 Ott, 2014 | Diritto penale di impresa, Responsabilità 231 | 0 commenti
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