Come è noto la categoria 1 di iscrizione all’Albo gestori ambientali è suddivisa in sei classi ex D.M. 28 aprile 1998, n. 406 a seconda della popolazione complessivamente servita. La Corte di Cassazione nella sentenza in commento precisa come vada inteso il predetto requisito, se cioè esso va riferito alla popolazione del singolo comune di cui l’impresa gestisce il servizio di raccolta e trasporto ovvero al totale degli abitanti di tutti i comuni serviti. A seconda della soluzione si rischia di incorrere nella responsabilità penale per gestione abusiva di rifiuti. Cass. pen. sentenza del 17.10.2014
Come si intende il requisito della “popolazione complessivamente servita” ai fini dell’iscrizione all’Albo gestori ambientali
da Avv. Salvatore Casarrubia | 28 Dic, 2014 | Ambiente, Rifiuti | 0 commenti
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