La disposizione del D.P.R. n. 164 del 1956, art. 16, – che impone l’allestimento di impalcature, ponteggi ed altre opere precauzionali per qualsiasi lavoro edilizio da eseguire ad altezza superiore a due metri dal suolo – va intesa in riferimento alla altezza alla quale il lavoro viene eseguito e non a quella nella quale si trova il lavoratore. Tale interpretazione, prevalentemente seguita da questa Corte, non può essere superata da qualsivoglia altra che non tenga conto del dato letterale della norma, secondo il quale le opere provvisionali per i ponteggi sono prescritte per qualsiasi lavoro che venga “eseguito ad un’altezza superiore a 2 mt.” (art. 16 dPR 164/56) e, cioè, a prescindere all’altezza dell’impalcato, sicchè deve essere prevista e computata, ai fini della predisposizione dell’opera provvisionale del parapetto, oltre all’altezza alla quale è posto l’impalcato dall’eventuale piano di appoggio e all’altezza di quest’ultimo dal piano di terra o di calpestio, finanche la statura dell’operatore e, comunque, considerata l’effettiva altezza alla quale viene eseguito il lavoro in quota. Cass. pen. sentenza dell’1 aprile 2014