Affinché un materiale perda la qualifica di rifiuto non è più necessario il requisito del valore economico, come richiesto dall’art. 181 bis comma 1 lett. e) d.lg. n. 152 del 2006, in quanto l’art. 184 ter, richiede solo che vi sia “un mercato o una domanda per tale sostanza o oggetto” . Tar Campania sentenza del 14 luglio 2014