L’art. 8 del D.M. 5/02/1998, intitolato “Campionamenti e analisi”, richiama le norme UNI 10802 per il campionamento di rifiuti, agli specifici fini della loro caratterizzazione chimico-fisica e si riferisce a campionamenti e analisi che sono effettuati a cura del titolare dell’impianto ove i rifiuti siano prodotti. Si tratta, dunque, di un insieme di disposizioni prive di portata generale, perché dirette allo specifico scopo di disciplinare le analisi effettuate a cura del titolare dell’impianto di produzione di rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica, per le sole tipologie di rifiuti individuate dallo stesso decreto ministeriale. Per cui l’uso del metodo UNI 10802 non è obbligatorio e la scelta sul metodo da utilizzare per il campionamento è questione di fatto, in mancanza di una normativa generale vincolante sul punto; con la conseguenza che è necessario e sufficiente che il giudice motivi circa le ragioni per le quali viene utilizzato il diverso metodo IRSA CNR anziché il metodo UNI 10802. Cass. pen. sentenza del 16.01.2015
Campionamento rifiuti: ci sono regole vincolanti in sede di contestazione?
da Avv. Salvatore Casarrubia | 30 Mar, 2015 | Ambiente, Rifiuti | 0 commenti
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