Il Consiglio di Stato affronta la questione, in modo invero poco convincente, se sia necessaria, per svolgere l’attività di recupero rifiuti in procedura semplificata, il possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività produttiva (ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/1990), di competenza comunale; è chiarito inoltre se le attività di recupero rifiuti in forma semplificata sono sottoposte alla pianificazione in materia di rifiuti per quanto riguarda la specifica localizzazione degli impianti ovvero soltanto alla pianificazione urbanistica generale. Consiglio di Stato sentenza del 23 giugno 2014