Il perfezionamento in forma tacita del procedimento di autorizzazione può trovare ostacolo per l’assenza di condizioni essenziali all’accoglimento della domanda, quali l’assoluta incompatibilità dell’intervento con il sito a ciò destinato, l’aver adito organo incompetente, ovvero il difetto di legittimazione di chi ha formulato la domanda. Supposti vizi afferenti al contenuto dell’atto, ovvero alle regole procedimentali da osservarsi per la sua adozione, non impediscono la formazione del silenzio assenso, ma danno ingresso alla domanda di annullamento in autotutela, ma sempre che ricorrano gli ulteriori requisiti, come le prevalenti ragioni di interesse pubblico. Ciò vale, per esempio, quanto alla possibile preclusione alla formazione del silenzio assenso collegata al carattere abusivo del vano adibito a garage destinato ad accogliere apparecchiature a supporto dell’antenna, trattandosi di accertamento incidentale sulla conformità urbanistica dei manufatti su cui è installato l’impianto di telecomunicazione che – in relazione agli obblighi di documentazione posti a carico del gestore di telefonia dall’allegato 13 al D.Lgs. n. 259 del 2003 – non si configura come essenziale all’interno del procedimento autorizzatorio disciplinato dall’art. 87 del d.lgs. n. 259/2003, per cui in difetto, si forma si forma il silenzio assenso, fatta salva la possibilità di intervento della pubblica amministrazione in autotutela. Consiglio di Stato, sentenza n. 4612 del 2 ottobre 2015