L’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima si esprimeva negativamente in merito alla comunicazione di modifica non sostanziale trasmessa da un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti, richiedente la revisione di una prescrizione e il raggruppamento di diversi codici rifiuti e relative quantità annuali, rispetto alla vigente A.I.A., sul presupposto che la richiesta in questione, diversamente da quanto sostenuto dall’istante, dovesse, qualificarsi come sostanziale.

Il T.A.R. delimita il confine tra modifica sostanziale e non sostanziale.

La formulazione letterale dell’art. 5, co. 1, lett. L-bis, T.U.A. che, dopo avere declinato il concetto di modifica sostanziale in astratto, con specifico riferimento a quelle che vanno ad incidere sull’A.I.A. ne predetermina gli indici, risponde alla precisa finalità di fissare limiti di tutela, la verifica dei quali impone istruttorie più complesse. Solo per tale tipologia di titolo di legittimazione (e con riferimento agli impianti e strutture che ne necessitano), infatti, il legislatore ha inteso fornire una specificazione del concetto declinato in termini generali nella norma, richiamando l’allegato VIII e fornendo dei criteri oggettivi (consistenti nei valori soglia) il superamento dei quali determina presuntivamente effetti negativi e significativi sull’ambiente.

Ciò non esclude, tuttavia, che l’Autorità competente giudichi ‘sostanziale’ qualsivoglia altra tipologia di intervento a seguito di proprio motivato parere in sede istruttoria e per la quale deve procedersi con conferenza di servizi. Trattasi, in tali casi, di valutazione aggiuntiva, rimessa alla stessa e non imposta dal legislatore, che solo con riferimento all’A.I.A. e proprio in ragione della sua rilevanza quale strumento di controllo e tutela dell’ambiente, ha limitato la discrezionalità tecnica dell’Amministrazione procedente, blindandone l’oggetto di riferimento.

In sintesi, se è vero che il superamento dei valori di soglia contenuti nel più volte richiamato Allegato crea una presunzione di consistenza della variante, non è effettivamente necessariamente vero il reciproco, e cioè che non si possa ritenere necessario un procedimento più complesso ai fini dell’avallo delle modifiche: purché tuttavia se ne fornisca adeguata motivazione, onde non risolvere la ritenuta natura non tassativa dell’elenco nell’imposizione di oneri aggiuntivi per i privati, non consentiti dall’ordinamento.

Nel caso di specie, sia lo stralcio della prescrizione sia l’accorpamento dei rifiuti stravolgono il senso dell’autorizzazione rilasciata che trova il suo fondamento nel parere dato al progetto originario dalla Conferenza di servizi in materia ambientale. Pertanto, il ricorso è rigettato

TRGA SEZIONE AUTONOMA DI BOLZANO – 15 marzo 2022, n. 83