L’accorpamento di un sottotetto con l’unità abitativa sottostante e la trasformazione di parte di una tettoia in terrazzino con realizzazione della relativa copertura comportano la modifica dell’originaria destinazione del locale sottotetto – costituente, di regola, un «volume tecnico», non computabile nel calcolo della volumetria massima consentita ed avente un rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzazione del fabbricato – con conseguente aumento della volumetria complessiva impiegabile ad uso abitativo. Cass. pen., sentenza n. 18709 del 6 maggio 2014