Cass. pen., Sez. III, sentenza n. 13606 del 28.03.2019

La responsabilità del proprietario di un fondo, per illecita gestione di rifiuti ivi abbandonati da ignoti, è subordinata alla specificazione del contributo causale consapevolmente fornito all’illecito altrui, quand’anche egli non abbia adempiuto all’ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti.

Si contestava agli imputati di aver gestito i rifiuti, abbandonati da ignoti, su un terreno di loro proprietà e in difetto del necessario titolo abilitativo. Sebbene il Comune ordinava la rimozione dei rifiuti e la bonifica dell’area, a seguito di un nuovo sopralluogo, si accertava che i rifiuti erano stati solo parzialmente rimossi e che nessun intervento di bonifica era stato eseguito. Per tale ragione il Tribunale dichiarava la penale responsabilità per il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1. Gli imputati si difendevano eccependo che il conferimento di rifiuti sul terreno di loro proprietà era stato effettuato senza che ne fossero consapevoli e che il giudice del merito avrebbe affermato la loro responsabilità esclusivamente per il fatto di essere proprietari dell’area.
La Suprema Corte annulla la sentenza, pronunciandosi come da massima, precisando che “la responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell’evento lesivo, che questi può assumere solo ove compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti. L’obbligo giuridico di impedire l’evento, peraltro, non (può) certamente essere ravvisato nella inottemperanza all’ordinanza di rimozione (dei rifiuti), provvedimento successivo al loro abbandono”.