Il D.M. n. 161/2012, con cui sono stati stabiliti i criteri qualitativi e quantitativi da soddisfare affinché i materiali da scavo possano essere riutilizzati come sottoprodotti, trova applicazione unicamente nel caso di ‘grandi opere’, ossia quanto al materiale da scavo proveniente da attività o opere soggette a valutazione d’impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. TAR Lazio sentenza del 10.06.2014