Il codice dell’ambiente – dopo aver posto, all’art. 183, comma 1, lettera a, la definizione di rifiuto quale “qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’Allegato A alla parte quarta del presente decreto (recante l’elenco delle categorie di rifiuti) e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi” – ha poi previsto (all’art. 185, comma 1, lett. l) che non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del D.Lgs. n. 152 del 2006, tra l’altro, il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo. Ma l’esclusione del coke da petrolio dalla nozione di rifiuto deve leggersi – in attuazione del principio di precauzione – in stretta connessione con la disciplina del coke da petrolio come combustibile: la previsione dell’art. 185, comma 1, lett. l), si saldava, dunque, con quella del successivo art. 293, che richiama – come visto – l’Allegato X (sulla disciplina dei combustibili) alla parte quinta del medesimo D.Lgs. n. 152 del 2006. Tale allegato, nell’elencare i combustibili di cui è consentito l’utilizzo negli impianti di cui al titolo 1^, ha espressamente previsto il coke da petrolio a determinate condizioni: a) negli impianti di combustione con potenza termica nominale uguale o superiore a 50 MW è consentito l’utilizzo di coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3% in massa e rispondente alle caratteristiche indicate alla parte seconda, sezione 2, paragrafo 1, riga 7; b) negli impianti di combustione di potenza termica nominale uguale o superiore a 300 MW è consentito l’uso di coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 6% in massa e rispondente alle caratteristiche indicate nella parte seconda, sezione 2, paragrafo 1, riga 8. E’ solo rispettando queste prescrizioni che il coke da petrolio, commercializzato e destinato alla combustione, può essere utilizzato come combustibile, senza che trovi applicazione per esso la disciplina autorizzatoria della gestione dei rifiuti. Tale interpretazione trova conferma nel D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, art. 2, comma 22, il quale, nel sostituire l’art. 185 richiamato, non ha più previsto l’esclusione del coke da petrolio dall’ambito di applicazione della disciplina dei rifiuti, ferma restando la disciplina del suo utilizzo come combustibile alle condizioni suddette. Cass. pen. sentenza del 16.01.2015