Per l’apertura e la coltivazione di una cava non è richiesta la concessione edilizia sicché non è configurabile il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b); ciò in considerazione del fatto che in materia di cave e torbiere l’autorità comunale non ha potere di controllo, né sotto forma di autorizzazione, né di concessione, perché l’attività urbanistica è strettamente correlata agli insediamenti sul territorio e, per quanto questi possano diversificarsi, è certo che non è tale una attività estrattiva; ma la stessa deve comunque svolgersi nel rispetto della pianificazione territoriale comunale, configurandosi, in difetto, ovvero in caso di svolgimento della stessa in zona non consentita, la contravvenzione di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. a). Corte Cass., sentenza n. 33162 del 2013
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