Per quanto concerne gli oneri di urbanizzazione, la posizione interpretativa maggiormente affermata in giurisprudenza è quella secondo cui la relativa quota costituirebbe un corrispettivo di diritto pubblico, di natura non tributaria, posto a carico del costruttore a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione in proporzione ai benefici che la nuova costruzione ne ritrae, cosicché il tipo di uso offre la giustificazione giuridica all’an debeatur, mentre le modalità concrete dell’uso danno la ragione del quantum. Per cui, conseguentemente, il fatto da cui in concreto nasce l’obbligo di corrispondere gli “oneri“ anzidetti è l’aumento del carico urbanistico, derivi esso dalla realizzazione di interventi edilizi come da mutamenti di destinazione d’uso (anche in assenza di opere), che lo producono. La quota per oneri di urbanizzazione, in altri termini, compensa l’aggravamento del carico urbanistico della zona, indotto dal nuovo insediamento, che deve in genere escludersi nel caso di realizzazione di una volumetria inferiore a quella assentita e di cui si chieda l’accertamento in conformità ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001. TAR Piemonte, Sez. II, 14 febbraio 2013
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