Posto che è ravvisabile l’ipotesi di lottizzazione abusiva solamente quando sussistono elementi precisi ed univoci da cui possa ricavarsi oggettivamente l’intento di asservire all’edificazione un’area non urbanizzata,  è illegittimo il provvedimento repressivo qualora manchi qualsiasi autonoma valutazione riguardo alla sussistenza di dette circostanze da parte degli uffici comunali. Così, giacché l’individuazione della lottizzazione abusiva presuppone indagini complesse che impongono la necessaria partecipazione dei soggetti interessati al relativo procedimento, deve essere consentita ad essi la proposizione delle rispettive osservazioni e deduzioni ai sensi dell’art. 7 della l. n. 241/1990. Consiglio di Stato, sez. V, n. 1809, del 27 marzo 2013