L’articolo 18 della l. n. 47/1985, prevede, due distinte ipotesi di lottizzazione abusiva, l’una (cd. materiale) posta in essere attraverso l’esecuzione di opere che determinino una trasformazione edilizia od urbanistica del territorio, in violazione degli strumenti urbanistici vigenti od adottati o comunque di leggi statali o regionali, l’altra (cd. cartolare) mediante il compimento di attività negoziale che, tramite il frazionamento dei terreni, ne determini in maniera inequivocabile la destinazione d’uso a scopo edificatorio. L’elaborazione giurisprudenziale ha poi individuato, con riguardo alle ipotesi di commistione delle attività di frazionamento, alienazione dei terreni ed edificatoria, la fattispecie della cd. lottizzazione abusiva mista, materiale e negoziale, che ricorre quando al frazionamento del terreno in lotti faccia seguito la loro alienazione e la successiva edificazione degli stessi, ovvero in caso di frazionamento e successiva alienazione di un complesso immobiliare già edificato, con il mutamento della relativa destinazione d’uso. TAR Lazio (LT), Sez. I, n. 270, del 25 marzo 2013
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