Come è noto, l’articolo 13 legge 394/1991 sulle aree protette prevede che il nulla osta del Parco per la realizzazione di opere sia sottoposto al regime del silenzio-assenso (60 giorni), sebbene l’articolo 20 della legge 241/1990 (come modificato dalla legge 80/2005) preveda che sugli atti in materia ambientale non si forma mai il silenzio-assenso. Orbene, i giudici amministrativi hanno stabilito le due norme si pongono in un rapporto di successione di leggi nel tempo per cui la legge posteriore abroga quella anteriore incompatibile, quindi prevale la norma del 1990 come modificata nel 2005: il nulla osta del Parco deve essere espresso. Consiglio di Stato sentenza n. 5188 del 28 ottobre 2013