Nel caso di patologie multifattoriali, cioè riconducibili ad una pluralità di possibili fattori causali, per poter affermare, a carico del datore del lavoro, la causalità della condotta omissiva dei presidi di sicurezza rispetto alla patologia sofferta dal lavoratore, è necessario dimostrare che questa non ha avuto un’esclusiva origine nel diverso fattore astrattamente idoneo e che l’esposizione al fattore di rischio di matrice lavorativa è stata una condizione necessaria per l’insorgere o per una significativa accelerazione della patologia, e ciò sulla base di un’approfondita analisi del quadro fattuale. Inoltre, il rapporto causale va riferito non solo al verificarsi dell’evento prodottosi, ma anche e soprattutto alla natura e ai tempi dell’offesa, sì che dovrà riconoscersi il rapporto eziologico non solo nei casi in cui sia provato che la condotta omessa avrebbe evitato il prodursi dell’evento verificatosi, ma anche nei casi in cui sia provato che l’evento si sarebbe verificato in tempi significativamente più lontani ovvero quando, alla condotta colposa omissiva o commissiva, sia ricollegabile un’accelerazione dei tempi di latenza di una malattia provocata da altra causa. Cass. pen., sent. 17 ottobre 2012 (dep. 29 gennaio 2013)