Non vi è dubbio che, laddove sia stata assentita una ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione del fabbricato preesistente, l’intervento, unitariamente considerato, di edificazione del nuovo edificio senza la demolizione del preesistente è da ritenersi in difformità totale rispetto al titolo abilitativo. La mancata demolizione dell’edificio preesistente, in sede di ristrutturazione edilizia per la demolizione e ricostruzione dell’immobile, comporta la realizzazione di una volumetria aggiuntiva, dotata di specifica rilevanza e autonoma utilizzabilità, in difformità totale rispetto al progetto assentito, di talchè il risultato della complessiva attività edificatoria viene a configurare un organismo edilizio integralmente diverso da quello oggetto del permesso di costruire. TAR Marche, sez. I, sentenza n. 372 del 23 maggio 2013