E’ evidente che non può legittimamente pretendersi dal trasportatore la verifica (rispetto a quanto indicato dal produttore nel formulario di identificazione) di dati riscontrabili attraverso attività di analisi, uso di particolari tecnologie o strumentazione tecnica, ma il riferimento alla normale diligenza richiesta in relazione alla natura dell’incarico rende altrettanto evidente che il trasportatore deve considerarsi comunque un soggetto tecnicamente competente in relazione alla tipologia di attività svolta, nella quale risulta professionalmente inserito e non può, quindi, invocare la sua completa ignoranza circa la natura di quanto trasportato o disinteressarsi del tutto della natura effettiva del carico o della sua destinazione finale. La richiesta diligenza, inoltre, può ritenersi palesemente mancante allorquando taluni elementi sintomatici, quali, ad esempio, la quantità dei rifiuti, il loro stato di conservazione o confezionamento per il trasporto, le modalità di ricezione del carico, quelle di trasporto o la destinazione del rifiuto rendano evidente o, comunque, facilmente riscontrabile, la discrepanza tra documentazione e realtà. E’ indubbio che la verifica dell’esistenza dell’autorizzazione in capo al titolare dell’Impianto ove il rifiuto trasportato è destinato rientra tra quei dati verificabili dal trasportatore con la normale diligenza e l’inosservanza di tale elementare regola di condotta potrà essere riscontrata dal giudice del merito con adeguata valutazione degli elementi in fatto offerti al suo esame. Cass. pen., sez. III, 9 aprile 2013