Il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata è ascrivibile al titolare dell’impresa anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull’operato dei dipendenti che hanno posto in essere la condotta vietata. Del resto,  la responsabilità per l’attività di gestione non autorizzata di rifiuti non attiene necessariamente al profilo della consapevolezza e volontarietà della condotta, potendo scaturire da comportamenti che violino i doveri di diligenza per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella predetta gestione e che legittimamente si richiedono ai soggetti preposti alla direzione dell’azienda. Cass. sez. III, sentenza 18 giugno 2013