Ai fini dell’applicazione delle misure interdittive ex Dlgs 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle imprese, la nozione di “profitto” da reato va intesa in senso più ampio di quella di profitto in materia di confisca. Se infatti ai fini della confisca il profitto va inteso come immediata ed effettiva conseguenza economica dell’azione criminosa, corrispondente tendenzialmente all’utile netto ricavato, nel caso di applicazione delle misure interdittive esso ricomprende anche gli ulteriori vantaggi economici conseguenti alla realizzazione dell’illecito. Cass., sentenza del 21 marzo 2013