Qualora il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, abusando delle funzioni o dei poteri, per farsi dare o promettere il denaro o l’utilità, prospettino al privato, con comportamenti di persuasione e convinzione non integranti minaccia, la possibilità di adottare atti legittimi (ad esempio per effetto di verifiche ed ispezioni), ma dannosi per il privato medesimo, ricorre il delitto di induzione indebita di cui all’art. 319-quater c.p. Corte d Cassazione, sentenza 21 marzo 2013, n. 13047