L’applicazione della disciplina derogatoria in materia di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate in forma ambulante non può prescindere dal contenuto letterale dell’art. 266, comma 5 d.lgs. 1526 e, segnatamente, dell’ultima parte della disposizione, laddove l’esonero dall’osservanza della disciplina generale è chiaramente circoscritta ai soli rifiuti che formano oggetto del commercio del soggetto abilitato. La verifica del settore merceologico entro il quale il commerciante è abilitato ad operare deve essere pertanto oggetto di adeguata verifica, così come la riconducibilità del rifiuto trasportato con l’attività autorizzata. Cass., sez. III, sentenza del 3 maggio 2013
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