Il materiale bituminoso, come ogni prodotto proveniente da scavo o demolizione, può essere considerato sottoprodotto, soltanto in ipotesi di totale riutilizzazione nel rispetto delle condizioni fissate dal successivo art.l84-bis al comma 1, anche in relazione all’art. 185, in particolare lett. b) e c), della medesima legge. Tale conclusione risulta certamente corretta anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 dicembre 2010, n. 205 e del relativo decreto ministeriale. Nè, sul punto, risultano rilevanti le successive modifiche normative che hanno ad oggetto materiali diversi, e cioè le rocce e terre da scavo; queste ultime, infatti, sono costituite da materiali naturali oggetto di attività di estrazione o scavo, mentre i materiali bituminosi provengono da lavorazione del petrolio e presentano un evidente potere di contaminazione, cui segue l’attribuzione di codice CER 17.04.01 o 02, con conseguente classificazione come rifiuto. Corte di Cassazione sentenza del 19 novembre 2013