L’omesso versamento delle ritenute o dell’IVA laddove sia avvenuto in presenza di una crisi di liquidità dell’azienda che ha determinato, al momento della scadenza del termine penalmente rilevante per il versamento delle imposte, un’impossibilità per il soggetto attivo del reato di versare il dovuto può essere non punibile essendo «corretto qualificare la crisi economica alla stregua di una forza esterna in grado di condizionare la condotta del sostituto di imposta, il quale non avrà alcuna possibilità se non quella di agire illecitamente». Per potersi però qualificare la crisi economica in termini di forza maggiore sarà necessario «il concreto accertamento di due condizioni: a) che la condizione di crisi economica non sia imputabile al sostituto di imposta, venendo altrimenti meno l’imprevedibilità della stessa; b) che la crisi economica non possa essere adeguatamente fronteggiata tramite il ricorso, da parte dell’imprenditore, ad idonee misure da valutarsi in concreto». Tribunale di Roma, sentenza del 7 maggio 2013