I provvedimenti limitativi della circolazione veicolare debbono fondarsi, per essere legittimi, su “accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale” (art. 7, comma 1, lett. b, del D. Lgs. n. 285 del 1992, Nuovo codice della strada), “tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio” (art. 7, comma 9, del D. Lgs. n. 285 del 1992, Nuovo codice della strada) e “secondo modalità non discriminatorie tra gli operatori economici ed in conformità ai principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione” (art. 12, comma 2, decreto legge n. 223 del 2006). TAR Lombardia, Sez. III, sentenza del 01.07. 2013