Con la sentenza in commento la Suprema Corte, distaccandosi dall’impostazione tradizionale, ha stabilito che nei reati di bancarotta: 1) la dichiarazione di fallimento va considerata quale elemento costitutivo del reato, alla stregua di evento del reato e, pertanto, è necessario che sia dimostrata l’esistenza di un nesso eziologico che lo colleghi alla condotta incriminata; 2) inoltre, sul versante dell’elemento psicologico, il fallimento deve essere preveduto e voluto dall’agente, quale conseguenza della propria condotta, secondo gli schemi consueti che governano l’imputazione dolosa nei delitti d’evento. Cass. pen., sentenza del 6 dicembre 2012
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