È legittimo il sequestro preventivo dei beni personali del legale rappresentante di una società a responsabilità limitata che non versa l’Iva. Secondo l’amministratore, prima di sequestrare i suoi conti correnti si doveva procedere in forma specifica, ossia sul patrimonio della società, che tra l’altro vantava diversi crediti insoluti. Questo assunto non è stato condiviso dalla Corte per la quale l’unico limite configurabile in caso di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato è dettato dal criterio di proporzionalità. Con riferimento specifico poi ai reati tributari, continua la Corte, il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, previsto dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 19, comma 2, non può essere disposto sui beni immobili appartenenti alla persona giuridica ove si proceda per le violazioni finanziarie commesse dal legale rappresentante della società, atteso che gli artt. 24 e ss. del citato D.Lgs. non prevedono i reati fiscali tra le fattispecie in grado di giustificare l’adozione del provvedimento, con esclusione dell’ipotesi in cui la struttura aziendale costituisca un apparato fittizio utilizzato dal reo per commettere gli illeciti. Rimane quindi la responsabilità – penale innanzi tutto – del legale rappresentante o di chi ha agito per la persona giuridica che può essere attinto da sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente. Cass. pen. Sez. III, sent. del 02-04-2013