Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici ha validità di centottanta giorni dalla data di emissione. Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva, in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell’emissione del DURC o dell’annullamento del documento già rilasciato, invitano l’interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità. Nonché, nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il soggetto pagatore trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza, che corrisponderà direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
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