La giurisprudenza ha chiarito che la tipologia di interventi di restauro e risanamento conservativo  ricorre esclusivamente quando non vi sia mutamento della qualificazione tipologica del manufatto preesistente, ovvero dei caratteri architettonici e funzionali che ne consentono la qualificazione in base alle tipologie edilizie, degli elementi formali che configurano l’immagine caratteristica dello stesso e degli elementi strutturali, che materialmente compongono la struttura dell’organismo edilizio. Orbene, se la consistenza delle opere costituisce una notevole alterazione dei prospetti e della struttura dell’edificio, non è consentito la riconduzione delle medesime alla nozione di restauro e risanamento conservativo. TAR Campania, Sez. VI, sentenza n. 3492 del 4.07.2013