Per “pareti finestrate”, ai sensi dell`art. 9 d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 devono intendersi, non solo le pareti munite di “vedute”, ma più in generale tutte le pareti munite di aperture di qualsiasi genere verso l`esterno, quali porte, balconi, finestre di ogni tipo di veduta o di luce, bastando altresì che sia finestrata anche la sola parete che subisce l’illegittimo avvicinamento. Consiglio di Stato, sentenza n. 5557, del 22 novembre 2013