Il Ddl di conversione del “Dl Fare” approvato dalla Camera dei Deputati il 26 luglio 2013 stabilisce le nuove condizioni da rispettare per utilizzare come sottoprodotti i materiali da scavo di tutti i cantieri, esclusi quelli rientranti in progetti sottoposti a Via o Aia. Il provvedimento non è ancora in vigore perché è all’esame del Senato. Il nuovo articolo 41-bis (Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo) del Ddl, introdotto durante il passaggio a Montecitorio, stabilisce che i materiali da scavo sono sottoposti al regime di cui all’articolo 184-bis del Dlgs 152/2006 (e quindi al regime dei sottoprodotti) a condizione che il produttore attesti, attraverso una dichiarazione all’Arpa competente, la destinazione all’utilizzo certo e diretto dei materiali presso uno o più siti (con rispetto delle Csc e senza costituire fonte di contaminazione delle acque sotterranee) o cicli produttivi predeterminati (senza rischi per la salute e variazione delle emissioni). Il tutto senza alcun preventivo trattamento ma con salvezza delle normali pratiche industriali “e di cantiere”. Le novità si applicano ai materiali da scavo dei piccoli cantieri o comunque derivanti da attività ed opere non soggette a valutazione d’impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale (che invece rimangono sottoposte al Dm 161/2012).