E’ illegittima un divieto assoluto di esercitare l’attività di discarica in terreni non argillosi, impedendo la possibilità di garantire le condizioni di sicurezza attraverso l’utilizzo di una barriera artificiale equivalente. Sul punto, l’art. 2.4.2 dell’Allegato I al D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 disciplina puntualmente i criteri di permeabilità e spessore che debbono essere posseduti dal substrato della base e dei fianchi (c.d. barriera geologica) del sito ove l’attività di discarica è esercitata, il cui soddisfacimento, nelle fattispecie concrete, deve essere accertato mediante indagini e perforazioni geognostiche. La stessa disposizione prosegue prevedendo, peraltro, che la barriera geologica può essere completata artificialmente attraverso un sistema barriera di confinamento opportunamente realizzato che fornisca una protezione equivalente. Consiglio di Stato, sentenza del del 17 maggio 2013
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