Il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato la Circ. 1/2013 per l’applicazione dell’art. 11 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, concernente “semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti …” (SISTRI), convertito in L. 30 ottobre 2013, n. 125: la circolare sostituisce la Nota esplicativa pubblicata il 30 settembre 2013 nelle more della conversione del D.L. 101/2013.

Alla luce di ciò devono ritenersi sottoposti al SISTRI; a) enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, ossia coloro che come conseguenza della loro primaria attività professionale producono rifiuti speciali pericolosi; b) enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale; c) enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi. In tal caso, diversamente dai precedenti, la norma si riferisce a tutti i rifiuti pericolosi, sia speciali che urbani; d) nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi, ossia di soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti (eventualmente, anche non pericolosi) diversi da quelli trattati, per natura o composizione, ovvero che sottopongono i rifiuti non pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti pericolosi.

Alla data del 1 ottobre 2013 è previsto l’avvio dell’operatività del SISTRI per le seguenti categorie: a) enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, “compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all’interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio” nazionale. Con riferimento alle attività di trasporto dei rifiuti, la locuzione “enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale”, contenuta al comma 2 dell’articolo 11 del d.l. n. 101/2013, deve intendersi riferita agli enti e imprese che (raccolgono o) trasportano rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi. Pertanto, il trasporto in conto proprio è soggetto ad altra decorrenza; b) enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti speciali pericolosi. In questa categoria, come esposto, rientrano anche i nuovi produttori, cioè i soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti, diversi per natura o composizione rispetto a quelli trattati, ovvero ottengono rifiuti pericolosi dal trattamento di rifiuti. Si evidenzia che, attraverso tali previsioni, dal 1° ottobre 2013 il SISTRI entra in operatività per tutti i soggetti, diversi dai produttori iniziali, che, nell’ambito della loro attività, detengono rifiuti speciali pericolosi; ovvero, effettuano operazioni di commercio o intermediazione di rifiuti speciali pericolosi, anche se esercitano la loro attività senza avere la detenzione dei rifiuti.

Dalla data del 3 marzo 2014 è invece previsto l’avvio dell’operatività del SISTRI per le seguenti categorie: – i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi. Si specifica che l’art. 11, comma 3, d.l. n. 101/2013 testualmente si riferisce ai produttori iniziali di “rifiuti pericolosi” tout court, ma da una lettura sistematica e coordinata alla luce del comma 1, il riferimento deve intendersi ai soli rifiuti speciali pericolosi; – gli enti e le imprese che trasportano i rifiuti da loro stessi prodotti, iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali ai sensi dell’art. 212, comma 8, d.lgs. n.152/2006, nonché i soggetti che effettuano il trasporto dei propri rifiuti, iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali in categoria 5. – i Comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.

La circolare inoltre si sofferma sulle modalità di coordinamento tra obblighi dei soggetti iscritti al SISTRI e obblighi dei soggetti non iscritti al SISTRI. Circolare SISTRI