L’art. 185 del TUA stabilisce i limiti al campo di applicazione della normativa sui rifiuti e, per quel che qui interessa, stabilisce attualmente, al comma 2, lett. d), che sono esclusi, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento, i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117. Con tale decreto legislativo è stata data attuazione alla direttiva 2006/21/CE, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie, stabilendo le misure, le procedure e le azioni necessarie per la prevenzione e riduzione di eventuali effetti negativi per l’ambiente in genere e, in particolare, per l’acqua, l’aria, il suolo, la fauna, la flora e il paesaggio ed eventuali rischi per la salute umana, conseguenti alla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive. L’ambito di operatività della esclusione prevista per tale tipologia di materiali è stato ripetutamente delineato dalla giurisprudenza. In particolare, si è chiarito che sono esclusi dalla normativa sui rifiuti solo i materiali derivati dallo sfruttamento delle cave quando restino entro il ciclo produttivo dell’estrazione e connessa pulitura, cosicchè l’attività di sfruttamento della cava non può confondersi con la lavorazione successiva dei materiali e, se si esula dal ciclo estrattivo, gli inerti provenienti dalla cava sono da considerarsi rifiuti ed il loro smaltimento, ammasso, deposito e discarica è regolato dalla disciplina generale. Cass., sez. III, sentenza del 18.06.2013