Ai fini dell’applicabilità dell’art. 230 del TUA alle ipotesi di manutenzione delle aree comunali adibite a verde pubblico, la equiparabilità al luogo di produzione dei rifiuti del luogo di concentramento ove il materiale viene trasportato in tanto può avvenire in quanto in tale ultimo luogo avvenga esclusivamente l’individuazione del materiale effettivamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza l’effettuazione di alcun trattamento. Nella specie, invero, i rifiuti vegetali rinvenuti nell’area assoggettata a sequestro non erano in alcun modo riutilizzabili e venivano altresì sottoposti ad un trattamento di riduzione volumetrica mediante triturazione costituente già una fase di smaltimento, così da escludersi sia l’applicabilità dell’art. 230 del TUA sia la possibilità di configurare un’ipotesi di deposito temporaneo. Cass. pen., Sez. III, sentenza del 01.07.2013