Nella nozione di acque reflue industriali rientrano tutti i reflui derivanti da attività che non attengono strettamente al prevalente metabolismo umano ed alle attività domestiche, cioè non collegati alla presenza umana, alla coabitazione ed alla convivenza di persone; conseguentemente sono da considerare scarichi industriali, oltre ai reflui provenienti da attività di produzione industriale vera e propria, anche quelli provenienti da insediamenti ove si svolgono attività artigianali e di prestazioni di servizi, quando le caratteristiche qualitative degli stessi siano diverse da quelle delle acque domestiche. Ogni valutazione sulla assimilazione alle acque reflue domestiche investe valutazioni in fatto, sottratte al sindacato di questa Corte. Nel caso di specie, è stato accertato che al momento del controllo il titolare (odierno imputato) era privo della prescritta autorizzazione per gli scarichi di acque reflue; è stato altresì accertato non solo l’avvenuto scarico di reflui, ma anche la loro provenienza da un locale adibito ad attività di pasticceria. E un tale tipo di attività non attiene strettamente al prevalente metabolismo umano ed alle attività domestiche, cioè non è collegata alla presenza umana, alla coabitazione ed alla convivenza di persone. Cass. pen., Sez. III, sentenza del 24 maggio 2013