L’innalzamento parziale del solaio, nella misura minima volta a conferirgli un’inclinazione tesa a facilitare lo scorrimento delle acque meteoriche, non rientra in nessuna tipologia delle difformità totali, non comportando, attesa la sua entità, una snaturazione, per conformazione o struttura, dell’opera autorizzata, ma solo un accorgimento tecnico necessario ad evitare inconvenienti di comune esperienza collegati agli eventi meteorici. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 3676 del 10 luglio 2013