L’innalzamento parziale del solaio, nella misura minima volta a conferirgli un’inclinazione tesa a facilitare lo scorrimento delle acque meteoriche, non rientra in nessuna tipologia delle difformità totali, non comportando, attesa la sua entità, una snaturazione, per conformazione o struttura, dell’opera autorizzata, ma solo un accorgimento tecnico necessario ad evitare inconvenienti di comune esperienza collegati agli eventi meteorici. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 3676 del 10 luglio 2013
L’inclinazione del solaio non rientra nelle difformità totali
da Avv. Salvatore Casarrubia | 04 Ott, 2013 | News
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