L’impianto che produce biogas da biomasse non smaltisce nè tratta rifiuti e non è in alcun modo qualificabile come industria insalubre. Va rilevato, infatti, che non si tratta affatto di impianti che smaltiscano o trattino in qualche modo rifiuti, si tratta, invece, di impianti che producono energia, mediante quel particolare procedimento che si concreta nel cosiddetto biogas, per cui vengono inizialmente introdotti elementi organici che procedono ad un’attività riproduttiva rispetto alle sostanze immesse, donde la caratteristica relativamente alla quale i residui in parola non sono utilizzati per essere smaltiti o in qualche modo trattati, ma servono solo per iniziare l’attività di decomposizione delle sostanze immesse, ai fini della produzione energetica. Il fatto che inizialmente, all’atto dell’avvio dell’impianto, vi fosse l’immissione di sostanze organiche, rifiuti animali in senso lato, non determina solo per questo la classificazione dell’impianto fra quelli afferenti il trattamento dei rifiuti, in quanto le sostanze organiche suddette, lungi dall’essere l’oggetto del trattamento, ne sono invece uno strumento operativo, con il quale l’impianto funziona, alla stregua di un meccanismo di messa in moto. Né rientrano gli impianti medesimi nell’ambito delle industrie insalubri, non essendo menzionati fra quelli e non potendo peraltro operare l’analogia nella materia della elencazione degli impianti che rientrano nella insalubrità, nelle varie classi di cui essa consiste. TAR Emilia Romagna, sentenza n. 236 del 25 luglio 2013