Il termine per adempiere all’obbligo di demolizione del manufatto abusivo, cui sia stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il giudice abbia omesso di provvedere alla sua indicazione deve essere individuato in giorni novanta dal passaggio in giudicato della sentenza, termine corrispondente a quello previsto dall’art. 31, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Cass. sentenza n. 25930 del 13 giugno 2013
L’immobile va demolito entro 90 gg in caso di sospensione condizionale della pena
da Avv. Salvatore Casarrubia | 22 Lug, 2013 | News
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