Il carattere puntuale e self executing della disciplina relativa ai presupposti e all’iter di riconoscimento dei progetti di gestione autonoma dei propri rifiuti di imballaggio, dettata dalle fonti di rango primario costituite dai commi 3 e 5 del citato art. 221, nonché il ricorso a un’interpretazione “comunitariamente orientata” (in attuazione dei principi della concorrenza e della non discriminazione nel funzionamento del mercato), depongono nel senso dell’immediata operatività della previsione legislativa della facoltà di attivare un sistema di gestione autonoma, senza necessità di una disciplina attuativa di rango secondario. È quindi legittimo avviare la procedura per il riconoscimento di un sistema autonomo di gestione dei rifiuti generati dai propri imballaggi immessi al consumo (nella specie imballaggi in plastica), “sganciandosi” dal sistema dei Consorzi obbligatori. Consiglio di Stato, sentenza n. 3363 del 20 giugno 2013
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