Il reato di cui all’art.19, comma 12 d.lgs. 11 maggio 2005, n. 133 si configura (anche) con l’inosservanza delle prescrizioni contenute nell’art. 8, comma 1, che hanno carattere generale e riguardando l’adozione di adeguate misure affinché le attrezzature utilizzate nell’esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti siano progettate e gestite in modo da ridurre le emissioni e gli odori, secondo i criteri della migliore tecnologia disponibile, senza che sia quindi necessaria una espressa previsione nel titolo abilitativo. Cass. pen. sentenza del 4 novembre 2013