Ai sensi dell’articolo 271 del codice dell’ambiente D.Lgs 152/2006 nulla vieta nell’ambito dell’AIA, che venga stabilito un limite alle emissioni più restrittivo rispetto a quello previsto in via astratta e generale dalla norma. Dunque, è legittimo il provvedimento regionale che fissa il limite per l’ossido di zolfo in 800 mg/Nmc laddove la norma prevede un limite superiore pari a 1700 mg/Nmc se il combustibile utilizzato è gas da forno a coke. TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, sentenza del 9 aprile 2013